Il Decreto “Crescita 2.0” approvato dal Governo prevede una serie di vantaggi fiscali e societari per le Start Up Innovative che rispettano determinati requisiti.
Innanzitutto l’art.25 della bozza definisce Start Up Innovative le società di capitali (anche cooperative) residenti in Italia le cui azioni/quote non sono quotate su mercati regolamentati o su sistemi di negoziazione.
REQUISITI
- Almeno il 51% delle quote/azioni del capitale sociale e dei diritti di voto nell’Assemblea ordinaria detenute da persone fisiche;
- Costituita e attiva da non più di 48 mesi;
- Sede principale in Italia:
- A partire dal secondo anno Valore Produzione inferiore a 5 milioni di Euro;
- Non distribuisce o non sono stati distribuiti utili;
- Non è stata costituita da una fusione/scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo d’azienda;
- Oggetto sociale esclusivo deve essere lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico.
Per dimostrare il contenuto innovativo la bozza prevede 3 metodi alternativi:
1) Spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 30% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione della start up; sono escluse le spese per l’acquisto di beni immobili;
2) Almeno 1/3 dei lavoratori deve essere costituito da personale in possesso di un titolo di dottorato di ricerca oppure in possesso di una laurea e che abbia svolto da almeno tre anni attività di ricerca certificata;
3) Possesso di un brevetto.
VANTAGGI
- Detrazione Irpef del 19% (25% se la Start Up opera nell’ambito energetico) per il triennio 2013-2015 delle somme investite nella Start Up (investimento massimo detraibile annuo 500.000 euro e mantenuto per almeno due anni);
- Per lo stesso triennio non concorrerà alla formazione del reddito dei soggetti passivi IRES, diversi da start-up innovative, il 20% (27% se la Start Up opera nell’ambito energetico) della somma investita nel capitale con 1,8 milioni di euro quale cifra di investimento massimo deducibile per ogni periodo di imposta;
- I redditi da lavoro di amministratori, dipendenti e collaboratori assegnati sotto forma di azioni/quote/titoli, non faranno parte del reddito imponibile ai fini IRPEF;
- Estensione di 12 mesi del periodo di riporto a nuovo delle perdite previsto dagli artt.2446 e 2482bis del Codice Civile (entro la chiusura del secondo esercizio successivo);
- In caso di capitale inferiore al minimo legale possibilità di differire la decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio successivo.
Nessun commento:
Posta un commento