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giovedì 19 gennaio 2012

Agevolazioni fiscali per i CONTRIBUENTI MINIMI 2012

Dal 1 gennaio 2012 si è modificato il regime dei minimi che veniva applicato a circa 600 mila contribuenti. Con questa modifica, applicando sul reddito un’imposta sostitutiva di IRPEF del 5% e non del 20%, si ridurrà notevolmente il numero dei lavoratori autonomi che potranno usufruire di questo vantaggio a scapito di coloro che non rientrano nelle condizioni richieste e che dovranno utilizzare un nuovo regime intermedio.

Il nuovo regime fiscale vuole appoggiare l'imprenditoria giovanile, per favorire nuove imprese e chi ha perso il lavoro. Il regime dei minimi sarà applicabile per 5 anni calcolati a partire dall'inizio dell'attività. Non c'è limite di età. Questo periodo di aliquota al 5% può inoltre superare i cinque anni per i giovani, fino al raggiungimento dei 35 anni d'età del contribuente.

Se per esempio un imprenditore ha iniziato la sua nuova attività nel 2010, all'età di 25 anni, potrà avvalersi del nuovo regime fiscale fino al compimento dei 35 anni. Chi decide di uscire per scelta da questo regime fiscale non potrà più rientrarvi.

Se invece un neo-imprenditore ha, ad esempio, 40 anni (o comunque più di 35) potrà sempre usufruire del regime dei minimi per un totale di 5 anni.

Ma quali solo le caratteristiche che deve avere il contraente per poter usufruire del nuovo regime?

A partire dal 1 gennaio 2012 il nuovo regime si applica alle persone fisiche che:

  • intraprendono una nuova attività d’impresa, arte o professione o hanno intrapreso questa attività successivamente al 31 dicembre 2007
  • abbiano ricavi inferiori a 30.000 euro all'anno
  • non abbiano dipendenti, collaboratori o lavoratori a progetto

Questo beneficio è riconosciuto se:

  • il contribuente non ha esercitato, negli ultimi tre anni, l’inizio dell’attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare
  • l'attività da esercitare non sia la prosecuzione di un' altra attività precedentemente svolta come lavoro dipendente o autonomo. Si esclude il caso in cui l'attività sia stata svolta nel periodo di pratica obbligatoria per esercitare determinate professioni
  • Se si prosegue un'attività d'impresa svolta in precedenza da un altro soggetto, allora l'ammontare dei ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non deve essere superiore a 30.000 euro.
Secondo il comma 3 del'art 27 della manovra, chi non può beneficiare del nuovo regime perchè fuoriesce dai minimi, può comunque utilizzare un regime contabile semplificato.

Questo comporta l'esonero dagli obblighi di registrazione delle scritture contabili, dalla tenuta del registri dei beni ammortizzabili, dal pagamento dell'Irap e dalle liquidazioni e dai versamenti periodici dell'IVA. I soggetti sono anche esenti dall’imposta regionale sulle attività produttive. Rimarrano invece il pagamento delle addizionali Irpef locali, i versamenti e le liquidazioni annuali dell'IVA e gli studi di settore.

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