Con il passaggio alla Camera del DL Sviluppo è stato rifinanziato il credito d'imposta per le imprese che investono nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Sono esclusi dal credito d’imposta le “imprese in difficoltà” finanziaria e i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, nonché i settori dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo.
I PROGETTI FINANZIABILI: la creazione di un nuovo stabilimento; l'ampliamento di uno stabilimento esistente; la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi; un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.
l’agevolazione è concessa in relazione ai costi sostenuti per effettuare tali interventi strutturali e volti ad aumentare la capacità produttiva degli impianti, a riportare in funzione impianti disattivati, ad un adeguamento tecnologico dell'impianto.
I BENI AGEVOLABILI
macchinari, impianti, attrezzature varie, attrezzature industriali e commerciali, attrezzature di laboratorio, programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa( limitatamente alle piccole e medie imprese), brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva.
Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50% del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d’imposta.
Restano esclusi dall'agevolazione gli investimenti di mera sostituzione, tutti i beni classificabili in voci di bilancio diverse da quelle indicate nella norma agevolativa, compresi gli immobili e gli autoveicoli, le spese e gli oneri pluriennali deducili dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 108 del TUIR.
IL CALCOLO DELL’INVESTIMENTO AMMISSIBILE
L'ammontare dell'investimento ammissibile all'agevolazione è dato, per ciascun periodo d'imposta e per ciascuna struttura produttiva, dal costo complessivo delle acquisizioni di beni nuovi appartenenti alle categorie indicate dalla norma decurtato degli ammortamenti dedotti, relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento
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